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Novità PER i professionisti introdotte dal Decreto Bersani

Nell'esame del D.L. n. 223/2006 (il c.d. Decreto Bersani - Visco, convertito nella Legge 248/2006), oltre alle ben note liberalizzazioni riguardanti farmaci e licenze dei Taxi (sulle quali varrebbe forse la pena insistere nell'applicazione puntuale senza farsi "ricattare" da scioperi di categorie che utilizzano questo strumento in modo improprio per salvaguardare esclusivamente i propri interessi), emergono alcune importanti prescrizioni che impattano in modo notevole le attività di professionisti e relativi studi professionali.

Commentiamo brevissimamente le nuove normative a carattere fiscale introdotte da suddetto D.L., che mirano a tracciare meglio le transazioni contabili riguardanti i professionisti: a fronte di un piccolo onere richiesto ai professionisti meno organizzati/strutturati dal punto di vista informatico e contabile (necessità di un conto corrente bancario su cui far confluire i compensi, incassi non in contanti, dichiarazione telematica dell'F24, comunicazione elenco clienti e fornitori) si cercherà sostanzialmente di combattere il "nero" che in verità in pochi casi alcuni professionisti possono incassare. Infatti dove ci sono attestazioni e documenti ufficiali (notai, avvocati e commercialisti) non è possibile eludere l'emissione della fattura, anche verso privati. D'altro canto per alcune prestazioni per le quali il consumatore/utente non è incentivato a richiedere la fattura (ad es. spese mediche non detraibili, consulenza ed assistenza legale stragiudiziale) alcuni professionisti potranno continuare ad evadere le imposte.

Ma il cuore dell'innovazione è all’art. 2 della predetta Legge 248/2006, recante Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, che dispone:

"1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle."

Come è evidente l’art. 2 del Decreto Bersani introduce un’ampia (come contenuti), ma nel contempo limitata (nella individuazione e valutazione degli effetti) deregulation nella materia delle professioni.

L'impatto delle disposizioni di legge è differente per le diverse categorie di professionisti: mentre per ingegneri ed architetti le modifiche non sono sostanziali, viceversa per gli avvocati le cose cambiano in modo considerevole.

Infatti oggi le tariffe minime di ingegneri che operano nel settore costruzioni (per ingegneri informatici ed "industriali" le tariffe ufficiali non esistono) ed architetti  sono spesso non rispettate, soprattutto nel caso di appalti pubblici, quando è la stessa Pubblica Amministrazione ad ammettere e richiedere forti sconti rispetto alle tariffe professionali. In taluni settori la liberalizzazione di fatto è già avvenuta, si pensi ad esempio ai servizi di ingegneria (in particolare progettazione nel settore costruzioni) ed ai servizi di validazione e controllo tecnico del progetto e della costruzione di opere prestati per Enti pubblici: in questo settore la concorrenza fra professionisti (singoli ed associati) e società vere e proprie (s.p.a. o s.r.l.) avviene già e le tariffe minime potrebbero vincolare gli uni (professionisti) e non gli altri (società). L’assenza di un limite al ribasso operabile dagli ingegneri nell’ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni ha però determinato uno scadimento qualitativo delle prestazioni professionali erogate a prezzi “stracciati”, a cui non solo era estremamente oneroso porre rimedio ex post (si pensi al diffusissimo fenomeno del ricorso alle “varianti” di progetto che determinò un enorme incremento dei costi ed un allungamento dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche) ma che determinava rischi per la sicurezza e l’incolumità degli utenti delle stesse opere pubbliche.
A seguito di tale esperienza il legislatore ha ritenuto opportuno e più conveniente per le finanze pubbliche definire un quadro normativo che definisse con maggiore dettaglio e precisione il contenuto delle prestazioni che ingegneri e architetti sono chiamati ad erogare alle pubbliche amministrazioni; sancisse il quadro delle responsabilità ricadenti in capo al professionista, stabilendo l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa ad esclusiva tutela della pubblica amministrazione; stabilisse l’assoluta inderogabilità delle determinazioni tariffarie (sancendo la nullità di ogni patto ad esse contrario), pur conservando la possibilità di praticare rispetto ad esse uno sconto massimo del 20%.

Per commercialisti ed avvocati (e relativi studi, associati e non) invece è una piccola rivoluzione, soprattutto per i consulenti legali. Per essi infatti, cadendo l'obbligo della pubblicità (non ingannevole) ed essendo possibile pattuire compensi sui risultati da conseguire, il Decreto Bersani impone una profonda rivisitazione del modo di operare. Gli studi professionali dovranno, infatti, organizzarsi in modo più efficiente ed aprirsi alla concorrenza del mercato che non porterà solo benefici per l'utente (consumatore o impresa che sia).

L'impatto, come detto, è più significativo per gli studi legali che dovranno "americanizzarsi" un po', potendo pattuire i compensi in base all'esito della controversia e farsi pubblicità per presentarsi ai potenziali clienti. Per i più abili nei prossimi anni si potranno avvicinare scenari tipo "il socio" o altri best sellers di John Grisham, ma potranno nascere concorrenti meno leali che cercheranno di accaparrarsi clienti (soprattutto privati o "consumatori") grazie a tariffe più basse, ma prestazioni più scadenti poiché erogate con personale più inesperto o meno qualificato che costa meno, oppure dedicando minor tempo alla gestione della controversia.

Visto che comunque questa è la realtà - nel bene e nel male - di altri settori della consulenza non si capisce perché la professione di avvocato debba essere "protetta" da leggi italiane ad hoc. Del resto non mi sembra che le regole attuali garantiscano adeguatamente il consumatore sulla professionalità e la diligenza del consulente legale che, tra l'altro, non può essere "legalmente" incentivato dal buon esito della controversia.

Per i commercialisti l'impatto e minore, per loro il buon esito della consulenza fiscale standard è dato per scontato (in caso di errori il commercialista ne risponde in prima persona), ma la sostanza della liberalizzazione delle tariffe minime non cambia.

Ovviamente le categorie interessate al nuovo decreto legge hanno vivacemente protestato, in modo direttamente proporzionale ai privilegi attualmente posseduti. Alcune (poche) delle osservazioni esposte sono anche pertinenti (il decreto è finalizzato a favorire il consumatore, ma spesso il cliente del professionista è un'impresa; c'è il rischio di un depauperamento della preparazione professionale visto che i consumatori sceglieranno il professionista che costa meno), ma in generale la cosiddetta "liberalizzazione" pone nello stesso contesto competitivo diverse categorie di professionisti, mentre prima c'erano molte differenze fra chi lavorava in ambito "protetto" e chi no. Tuttora peraltro i notai operano in un contesto a loro favorevole, completamente diverso rispetto ad altri paesi industrializzati.

In fondo i professionisti che lavorano con la P.A. hanno già subito la definizione di tariffe ridotte; ad esempio alcune disposizioni tariffarie consentono agli uffici pubblici di usufruire di prestazioni professionali a costi significativamente inferiori a quelli “di mercato”. Si pensi a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale"). Gli onorari commisurati al tempo impiegato per l’erogazione della prestazione da parte dei periti e consulenti tecnici sono determinati dal D.M. nella misura di “euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle successive”, ricordando che ciascuna vacazione ha una durata di due ore!.

Di fatto occorre che gli studi professionali si adeguino per poter continuare a competere nel nuovo mercato, soprattutto quelli che hanno sempre rifiutato di mettersi in gioco dal punto di vista organizzativo e dell'efficienza attraverso l'adozione di sistemi di gestione (tipo ISO 9000) da tempo adottati da organizzazioni di altro tipo (aziende di produzione e di servizi, imprese di costruzioni, ecc.). Occorre capire che non bastano più le competenze professionali per fornire al cliente un servizio adeguato sia dal punto di vista qualitativo, sia da quello economico. è necessario essere efficaci ed efficienti, ossia essere ben organizzati, anche informaticamente (quanti studi legali applicano puntualmente le prescrizioni del Disciplinare Tecnico del Codice della Privacy?) per non incorrere in errori, talvolta anche gravi, che andrebbero a svantaggio del cliente e/o del titolare dello studio e per non sprecare risorse preziose per rimanere competitivi nei prezzi rispetto alla concorrenza. 

La sfida degli studi professionali nei prossimi anni sarà proprio quella di migliorare nell'organizzazione interna, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nella promozione dei propri servizi. Su questi temi alcune categorie di professionisti (avvocati in primis) sono tradizionalmente deboli, anche perché gli studi universitari svolti, gli esami di abilitazione e gli aggiornamenti professionali istituzionali non hanno finora trattato tali argomenti.

In questo contesto diverrà importante il ruolo degli Ordini Professionali nel supportare l'iscritto ad adeguare il proprio studio professionale alle nuove esigenze del mercato, anche rivolgendosi a consulenti qualificati che dispongono di notevole esperienza in organizzazione aziendale, sistemi di gestione, informatica e marketing.

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